venerdì 21 novembre 2008

Tempo pieno, doppio organico e autonomia scolastica

In articoli precedenti relativi alla scuola primaria abbiamo ripetutamente sottolineato la differenza sostanziale fra un “tempo scuola di 40 ore” e il modello pedagogico del tempo pieno (*). Sul piano degli organici docenti - per chiarire nuovamente con un esempio - per garantire le 40 ore di scuola su quattro classi bastano sei o sette insegnanti che, con le ore degli insegnanti specialisti di religione e di inglese, possono ricoprire l’intero orario settimanale. Il Tempo Pieno invece, dalla sua legge fondativa in avanti (art.1 della L.820 del 1971 ripreso dall’art.8 comma 2 della legge 148/1990 poi art.130 del Testo unico n.297/1994, quindi dall’art.1 della legge 25 ottobre 2007, n.176) ha sempre comportato, come presupposto, il doppio organico su ogni classe. Non solo due insegnanti, ma due insegnanti “contitolari”, con pari dignità quindi, entrambi corresponsabili delle attività e della gestione del gruppo alunni assegnato.

Dopo il ripristino del maestro unico come modello base della scuola primaria (art.4 dpr 137 poi legge n.169 del 30 ottobre 2008), con la possibilità, subalterna e opzionale, di un ventaglio di diverse proposte orarie (in buona parte mutuate dal decreto legislativo Moratti, n.59/2004) abbiamo formulato l’ipotesi che per tempo pieno si intendesse – da parte governativa – la possibilità, appunto, di un tempo scuola di 40 ore inteso come prolungamento orario del maestro unico (in questo caso “prevalente”) o comunque come “spezzatino orario”. In questo modo, in ogni caso, si tenderebbe a dare una risposta in termini quantitativi alle esigenze di carattere assistenziale (un tempo scuola lungo) delle famiglie, smontandone i possibili motivi di protesta.

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tutto l'articolo di G. Gandola e F. Niccoli dal sito ScuolaOggi

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