mercoledì 11 febbraio 2009

In quanti in classe con la gelmini?

Analisi dello schema di regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre scorso.

Lo Schema di Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre scorso, prevede la formazione delle classi - dall’anno scolastico 2009-‘10 - con un numero maggiore di studenti per aula.


Lo Schema di Regolamento deve ottenere il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come Decreto del Presidente della Repubblica, prima di diventare norma a tutti gli effetti, ma è bene prendersi per tempo per valutare la possibilità di autodifendersi.


Dando per scontata la necessità di proseguire la lotta per il ritiro dell’art. 64 della legge 133, il quale sovrintende ai pesanti tagli previsti dai Regolamenti attuativi, proviamo però a vedere se esiste la possibilità di rendere inapplicabili queste norme.
L’aumento generalizzato del numero degli alunni per classe, se da una parte va a peggiorare la qualità dell’offerta didattica ed educativa, rendendo impossibile l’intervento individualizzato, il recupero in itinere e la lotta alla dispersione scolastica, dall’altra rappresenta un attentato al benessere a scuola e alla sicurezza.


I nuovi parametri per la formazione delle classi, infatti, confliggono con le norme previste dal D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) e dal D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).


Scuola per scuola, plesso per plesso, in sede di formazione delle classi, dobbiamo controllare, puntando sulla contraddizione che il Dirigente Scolastico è responsabile dei tagli (comma 5 dell’art. 64 della legge 133) e del rispetto dei parametri relativi alla formazione delle classi conseguenti ai tagli (comma 6 dell’art.4 dello Schema di Regolamento in questione), ma è anche responsabile della sicurezza come datore di lavoro, ai sensi della 626 (ora Decreto Legislativo 81 del 2008).

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